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Studi e Autoscuole formalità patente

 
 
   
 

Oggetto

Espletamento formalità amministrative relative ai conducenti di veicoli a motore, esempio: pratiche di convalida patente.

Sono emersi dubbi da parte di alcuni clienti sia Studio di Consulenza sia Autoscuola sulla legittimità di effettuare attività legate al disbrigo di pratiche amministrative attinenti ai conducenti, in risposta riceviamo la presente da Egaf.
Premesso che tutte le pratiche attinenti ad esami (patenti, CQC) sono di esclusiva competenza delle Autoscuole o, per la CQC, anche di enti autorizzati, si sottolinea che le pratiche di carattere amministrativo, quali duplicati, conferme di validità, conversioni estere, militari, CQC senza esami sono di competenza sia delle Autoscuole sia degli Studi di consulenza.
Si rammenta tuttavia che lo svolgimento di tali attività, sia da parte degli Studi sia da parte delle Autoscuole è soggetto:

  • alla emissione di un documento fiscale (fattura o ricevuta)

  • a riportare tali attività sul Libro Giornale e quindi, anche le autoscuole che intendono espletare tali pratiche devono munirsi di tale registro.

Per approfondimenti, si allega il testo tratto da Egaf - inPratica 0337.3:

Lo svolgimento delle attività relative agli esami per conducenti di veicoli a motore è affidato alla competenza esclusiva delle autoscuole e quindi è precluso alle imprese di consulenza. Oltre all'espletamento dei compiti istituzionali, infatti, le autoscuole possono svolgere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida, nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, comprese le relative certificazioni (duplicati di patente e CAP, conversioni di patenti estere e militari, conversioni di CAP esteri, ecc.). Nelle pratiche non relative agli esami vi è perciò una competenza parallela nel senso che possono essere svolte sia dalle imprese di consulenza sia dalle autoscuole (1).

(1) Tale competenza, già attribuita alle autoscuole dall'abrogato DM 3.8.1990, n. 301, aveva tuttavia dato adito a dubbi applicativi in seguito all'entrata in vigore della legge n. 264/1991, in base alla quale anche le autoscuole avrebbero dovuto munirsi dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica. Poi, l'art. 2, c. 1, della legge 4.1.1994, n. 11 ha sancito che "l'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 è di esclusiva competenza delle autoscuole". V. anche i chiarimenti forniti con circolare MCTC 7.2.1994, prot n. 0326/4307.  Successivamente, l'art. 1, c. 1, del DM 17.5.1995 n. 317, ha ulteriormente esteso le attività amministrative che possono essere svolte dalle autoscuole: "Le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonchè tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264". Nello svolgimento delle pratiche inerenti le patenti di guida, le autoscuole sono quindi equiparate alle imprese e società di consulenza ed assoggettate, nello svolgimento di tutte le pratiche relative alle patenti di guida, ai soli adempimenti previsti dagli artt. 6, 7 e 8 legge 8.8.1991, n. 264 (registro-giornale, ricevute di consegna del documento di abilitazione alla guida) e non sono dunque obbligate a conseguire l’autorizzazione provinciale.

 

 

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